(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25
                         del 22 maggio 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                      Obiettivi degli interventi
 
   I fondi rivenienti dal programma triennale per il Mezzogiorno, dai
P.I.M., dal F.I.O. nonche' da programmi di settore in applicazione di
normative   comunitarie,   nazionali   e   regionali,   salvo  quanto
diversamente previsto  dalle  medesime  leggi,  sono  finalizzati  al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    sviluppo dell'occupazione e del reddito;
    riequilibrio territoriale;
    aumento della redditivita' e della produttivita' della spesa.
 
   A tal fine, l'ufficio del piano, nell'ambito delle attribuzioni di
cui alla legge regionale n. 9/86, curera' in particolare:
    la  verifica  della  compatibilita'  dei  programmi  regionali di
settore rispetto agli obiettivi del piano regionale di sviluppo:
    la   valutazione  degli  effetti  regionali  di  leggi,  piani  e
programmi  nazionali  e  di  regolamenti  europei   con   particolare
riferimento  alla legge finanziaria, nonche' ai programmi della legge
64/1986, ed ai piani di settore:
    la messa a punto delle metodologie e procedure, esplicitamente da
leggi  nazionali  e  da  regolamenti  comunitari,  da  applicare  nei
programmi.
   L'ufficio  programmi, per assicurare il concorso degli enti locali
al processo di formazione dei programmi  di  intervento  e  di  spesa
della   Regione   formula  proposte  in  riferimento  alle  relazioni
previsionali e programmatiche degli enti locali medesimi ed ai  piani
di sviluppo socio-economici delle Comunita' montane.
   Ogni  programma  pluriennale  presentato al consiglio dalla giunta
regionale deve essere  corredato  del  parere  del  comitato  per  la
programmazione di cui alla legge regionale n. 7/1978.