(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 22 maggio 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Obiettivi degli interventi I fondi rivenienti dal programma triennale per il Mezzogiorno, dai P.I.M., dal F.I.O. nonche' da programmi di settore in applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, salvo quanto diversamente previsto dalle medesime leggi, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: sviluppo dell'occupazione e del reddito; riequilibrio territoriale; aumento della redditivita' e della produttivita' della spesa. A tal fine, l'ufficio del piano, nell'ambito delle attribuzioni di cui alla legge regionale n. 9/86, curera' in particolare: la verifica della compatibilita' dei programmi regionali di settore rispetto agli obiettivi del piano regionale di sviluppo: la valutazione degli effetti regionali di leggi, piani e programmi nazionali e di regolamenti europei con particolare riferimento alla legge finanziaria, nonche' ai programmi della legge 64/1986, ed ai piani di settore: la messa a punto delle metodologie e procedure, esplicitamente da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, da applicare nei programmi. L'ufficio programmi, per assicurare il concorso degli enti locali al processo di formazione dei programmi di intervento e di spesa della Regione formula proposte in riferimento alle relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali medesimi ed ai piani di sviluppo socio-economici delle Comunita' montane. Ogni programma pluriennale presentato al consiglio dalla giunta regionale deve essere corredato del parere del comitato per la programmazione di cui alla legge regionale n. 7/1978.